Appeal against acquittal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the defendant waived all appeal grounds except for sentencing reduction. The defendant had previously renounced liability and guilt issues during the appellate settlement, which precludes re-litigation in the final review stage. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant renounces liability and guilt issues during an appellate settlement, this waiver creates preclusive effects that bar subsequent appeals challenging the acquittal on those grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI ARMANDO nato a FROSINONE il 05/01/1980 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAéate-erwi3e-a4e-Prert+7— udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manzi Armando; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di resistenza a pubblici ufficiali - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi dieci di reclusione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024 n