Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it instead of using a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Aitzahout Tarik, personally submitted the petition rather than through a qualified defense lawyer. Post-2017 reform requires all cassation appeals to be signed by attorneys registered with the Special Roll of the Court, rendering personal submission void. The court rejected the constitutional challenge to this mandatory representation rule, affirming that technical expertise is essential for effective defense in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, cassation appeals must be submitted by qualified defense lawyers; personal submission by the accused is inadmissible, and constitutional challenges to this mandatory representation rule are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AITZAHOUT TARIK (CUI 02PFHR8) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Aitzahout Tarik; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Aitzahout Tarik. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).
Rilevato che manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale di detta disciplina, dedotta dal ricorrente. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte — sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011 - 01 - hanno già rilevato che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/202