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Ordinanza — n. 41652/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing due to waiver of all grounds except penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the defendant waived all appeal grounds except for the penalty reduction. The defendant had agreed with the Public Prosecutor to a specific sentence, which the Court of Appeal then confirmed, thereby limiting the scope of the second-instance trial. Consequently, the Court ruled that the waiver of other grounds precluded any challenge to the sentencing logic, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives all appeal grounds except for the reduction of the penalty, the agreement on the penalty limits the second instance's cognition and produces preclusive effects on the entire proceedings, including the review of the judgment's motivation regarding sentencing.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds penalty reduction agreement simplified procedure preclusive effect sentencing motivation pene e misure remissione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZA CRESPO ELVIS FERNANDO nato il 08/05/1996 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA61.at-e-~e-eFfe-Preft-4- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Meza Crespo Elvis Fernando; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per l'omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 8.000 di multa). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 6.,) I sigliere este Il Pre