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Ordinanza — n. 41648/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming illegal sentencing due to lack of mandatory conversion procedure in summary trials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rallo Mario inadmissible de plano. The appellant argued that the judge failed to activate a mandatory conversion procedure under Article 545 of the Code of Criminal Procedure to substitute prison time with a non-custodial sentence. The court rejected this, noting that such mandatory conversion rules apply only to ordinary trials, not summary proceedings where parties can explicitly request alternative penalties.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.: The mandatory notification of the possibility to convert detention into a non-custodial sentence under Article 545-bis does not apply to summary proceedings, as the judge cannot override the parties' explicit choice to forgo such a request.

Parole chiave

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summary proceedings mandatory conversion non-custodial sentence summary trial inadmissible appeal party autonomy substitute penalty misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990, la illegalità della pena derivante dalla mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod.
Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Infatti, l'art. 444, primo comma, cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 545 cod. proc. pen
309 del 1990, la illegalità della pena derivante dalla mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. pen
finalizzato a valutare la possibilità di sostituire la pena della reclusione applicata con una pena sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO MARIO nato a COMO il 13/01/2002 avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOd~1- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rallo Mario; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la illegalità della pena derivante dalla mancata attivazione da parte del giudicante del procedimento ex art. 545 cod. proc. pen. finalizzato a valutare la possibilità di sostituire la pena della reclusione applicata con una pena sostitutiva di cui all'art. 20 bis cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già precisato che «il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690 - 01).

Infatti, l'art. 444, primo comma, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che la richiesta di "patteggiamento" può avere ad oggetto anche una pena sostitutiva (il che esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale della disciplina normativa, risultando manifestamente infondati i rilievi sul punto del ricorrente) mentre, in assenza di una tale richiesta, non può il Giudice sovrapporsi alla volontà delle parti che hanno ritenuto di non richiedere l'applicazione di detta pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 Il C••sigliere este ore P (:)