Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to inadmissible procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under Italian criminal procedure. The appellant challenged the sentencing phase of a plea agreement, arguing for acquittal, while the lower court had already verified that no statutory grounds for dismissal existed based on investigative findings. The Court upheld the lower court's decision, emphasizing that the plea agreement relieves the prosecution of the burden of proof and requires only a brief factual description alongside the legal qualification and sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the sentencing must be substantiated by valid grounds; generic objections or those contradicting the statutory framework regarding the burden of proof and the necessity of a concise factual description are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHENAJ MUSA (CUI 04PIXEQ) nato il 25/02/1996 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO4ate-avvise-a4e-Pattil- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Shenaj Musa; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha, comunque, evidenziato che dalle risultanze investigative, compendiate nella comunicazione della notizia di reato e relativi allegati e negli interrogatori dell'imputato, non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 Il sigliere estrso e