Italian appeal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of all grounds except sentencing reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the defendant waived all grounds for appeal except the sentencing reduction. The defendant had previously agreed to a settlement regarding guilt and liability, which precluded further challenges to the conviction itself. Consequently, the court rejected the attempt to contest the illegal detention of drugs, ruling that the waiver barred any review of the substantive charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of appeal grounds regarding guilt and liability, even when a settlement is reached on sentencing, creates preclusive effects that render subsequent appeals challenging the conviction inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIFI WASAM ZAROUK nato il 07/06/1998 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOciet-&-awAse-e4e-Pertit-- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Arifi Wasam Zarouk; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dai reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altro - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen