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Ordinanza — n. 41644/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding plea bargain sentencing, citing lack of acquittal grounds and insufficient procedural censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were impermissible. The appellant challenged the sentencing agreement under Article 73 of the Customs Code, arguing the defendant should have been acquitted under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court found the lower court's decision correct as no acquittal grounds existed in the preliminary investigation files, and the sentencing agreement properly exempted the prosecution from the burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, and the sentencing judgment must be sufficiently motivated; appeals based on the absence of acquittal grounds in the preliminary investigation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing acquittal grounds procedural inadmissibility burden of proof customs code offense esenzione dal divieto mancata attuazione degli accordi illeciti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Invero, anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato ex art. 129 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Art. 27 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Invero, anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLA DOMENICO nato a BARI il 07/02/1967 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Santarella Domenico; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Invero, anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec