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Ordinanza — n. 41643/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-immediate legal error in sentencing request case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged legal errors were not immediately evident from the indictment or the lower court's reasoning. The appellant argued for a different legal qualification of hashish possession and contested the recidivism finding, but the court noted these issues were not manifestly erroneous. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals regarding sentencing requests, legal qualification errors are only admissible if manifestly eccentric and immediately discernible from the indictment, rendering specific violations of law deduced without clear support inadmissible.

Parole chiave

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sentencing request appeal manifest error standard legal qualification error recidivism contestation inadmissibility de plano immediate discernibility hashish possession case guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed
Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso
l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA VITO nato a BARI il 27/04/2002 avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdet-G-ew-v4g4D-41-1€Haart+7 udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carbonara Vito; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. e l'erronea affermazione della recidiva qualificata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che il reato contestato al ricorrente concerne l'illecita detenzione di ben 9421 dosi singole medie di hashish (quantità che, di per sé, esclude la configurabilità del fatto di minore gravità). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che è pacifico che «in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente Giarrusso, Rv. 284305 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ma. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 6 j) I o sigliere es