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Ordinanza — n. 41640/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to non-allowed grievances regarding the sentencing agreement. The appellant challenged the lack of detailed reasoning on acquittal possibilities, the imposed penalty, and the non-application of Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the lower court's brief description of facts and the finding of no exculpatory causes were sufficient, and that Article 131-bis requires a substantive review incompatible with the plea procedure.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p. The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if it cites generic lack of motivation or the non-application of Article 131-bis, as the agreement exonerates the prosecution from the burden of proof and the specific grounds for non-punishability do not belong to the immediate acquittal reasons of Article 129.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal lack of motivation Article 131-bis immediate acquittal procedural review sentencing agreement sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
309 del 1990, la mancanza di motivazione in merito alla possibile assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 131-bis c.p.
pen., alla misura della pena inflitta e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, la mancanza di motivazione in merito alla possibile assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena inflitta e alla mancata applicazione dell'art.
art. 131 bis cod. pen
pen., alla misura della pena inflitta e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 131-bis cod. proc. pen
272265 - 01, che ha rilevato come l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata» (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO NICOLA nato a BARI il 22/06/1994 avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di BARI Giate-a3A4ge-a4+e-15~ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Albano Nicola; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancanza di motivazione in merito alla possibile assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena inflitta e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha giudicato congrua la pena concordata tra le parti e ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari (in particolare dai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro e dall'accertamento tecnico scientifico sulle sostanze) non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Ritenuto che manifestamente infondata è infine la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., atteso che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata» (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 - 01, che ha rilevato come l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024