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Ordinanza — n. 41639/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late appointment of defense counsel in public hearing proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rossi Gianluigi's extraordinary appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rossi argued that his late appointment of defense counsel on April 5, 2024, for an April 16 hearing required a hearing postponement, citing a prior March 19 appointment. The court rejected this, noting the new lawyer was notified of the date and that immediate changes in cassation proceedings do not permit defense delays.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis cod. proc. pen.; In cassation proceedings involving immediate changes of defense counsel prior to a public hearing, the court cannot grant a defense term as the lawyer's role is merely incidental.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility defense counsel appointment cassation hearing postponement public hearing proceedings court costs and fines domanda tardiva di ricusazione ricorso straordinario per nullità rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 - 24/01/2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01
Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 - 24/01/2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIANLUIGI nato a MILANO il 17/08/1966 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Gkelt-t3-~-afte-Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod proc. pen. nell'interesse di Rossi Gianluigi dall'Avvocato Gianluca Pammolli; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso straordinario — con il quale si eccepisce l'illegittimo rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del 16 aprile 2024 dinanzi alla Sez. 7 di questa Corte — è manifestamente infondato.

Con lo stesso, infatti, si invoca una rivalutazione della decisione impugnata che ha motivatamente respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dall'Avvocato Pammolli per essere stato egli nominato solo il 5 aprile 2024, "atteso che, premesso che, agii atti, è presente anche una nomina dello stesso avvocato Pammolli datata 19/03/2024, si deve in ogni caso rilevare che il Rossi è sempre stato assistito, senza soluzioni di continuità, da un difensore di fiducia e che la scelta dell'imputato di nominare un nuovo difensore in prossimità dell'udienza, nella persona dell'Avvocato Pammolli non può pertanto incidere sull'andamento del processo".

Motivazione esente da possibili censure (tenuto conto che risulta che il predetto difensore è stato avvisato della data dell'udienza fissata per il 16 aprile 2024 innanzi alla Settima Sezione) e conforme al principio, assolutamente pacifico, secondo cui «nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli tn camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare» (da ultimo, v.

Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021 - 24/01/2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 Il sigliere est s