Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to inadmissible procedural objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ziri Mohamed Ali inadmissible de plano for proposing impermissible objections. The appellant challenged the sentencing phase under Article 73 of the Criminal Code, arguing the defendant was not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court found the lower court's decision correct, noting that the plea agreement exempted the prosecution from the burden of proof and required only a brief factual description, which was present in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the sentencing phase must be admissible; generic objections regarding the lack of acquittal are rejected if the agreement exempts the prosecution from proving facts and the judgment adequately describes them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRI MOHAMED ALI nato il 20/03/2001 avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di RIMINI Elet-e-av viso alle ssi.aicti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ziri Mohamed Ali; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dello Ziri "emergendo plurimi elementi di responsabilità a carico dell'imputato, desumibili dalla CNR dal verbale di arresto e dagli ulteriori allegati", risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 o