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Ordinanza — n. 41635/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed after appeal judgment date under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds due to late filing. The appellant submitted the request on January 26, 2023, whereas the deadline expired on December 28, 2022, following the first-instance abbreviated trial. The court rejected the defense's argument for extended time limits, ruling that even with the fifteen-day extension for absent defendants, the submission remained outside the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed after the expiration of the statutory period, even when extended by fifteen days for defendants judged in absentia, is inadmissible de plano.

Parole chiave

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untimely appeal Cassation deadline abbreviated trial absent defendant procedural inadmissibility domanda d'asilo tardiva termine processuale perentorio interruzione della prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.
La conclusione non muta ove si volesse ritenere operante, a favore dell'imputato, l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato che sia stato giudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod.
Art. 544, comma 2 c.p.p.
Art. 598 c.p.p.
Art. 585, comma 1-bis c.p.p.
La conclusione non muta ove si volesse ritenere operante, a favore dell'imputato, l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato che sia stato giudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI WISSEM CUI(049VBCV) nato il 04/06/1984 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdat-e-e3444&G-aPle-15aft-it udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Arari Wissem; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - presentato dall'imputato che in primo grado è stato giudicato con rito abbreviato - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.

Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 12 dicembre 2022, con contestuale deposito della motivazione. Il ricorso è stato depositato il 26 gennaio 2023, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 28 dicembre 2022. La conclusione non muta ove si volesse ritenere operante, a favore dell'imputato, l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato che sia stato giudicato in assenza (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.); anche computando gli ilteriori quindi giorni, il ricorso è stato in ogni caso presentato fuori termine.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile icon procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data