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Ordinanza — n. 41634/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of all grounds except penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michael Maggi's appeal inadmissible via simplified procedure because he had waived all grounds for appeal except for penalty reduction. The defendant explicitly renounced appeal grounds regarding liability and guilt, which the court held precludes any review of those issues in the final judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds regarding liability and guilt in favor of a settlement on the penalty, such waiver creates preclusive effects that bar the Court of Cassation from reviewing those specific issues, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds preclusive effect of settlement inadmissible appeal simplified procedure penalty reduction only licenziamento del pubblico dipendente ricusazione del pubblico ministero sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI MICHAEL nato a BRINDISI il 25/08/1994 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdet-e-avv+se-a4e-Paiti-i- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Maggi Michael; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di resistenza a pubblici ufficiali - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi otto di reclusione). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data