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Ordinanza — n. 41633/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed censure of sentencing agreement terms and omitted mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41633/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mounir Koubis inadmissible de plano for proposing impermissible censures. The appellant challenged the sentencing agreement regarding the lack of acquittal, factual requalification, and omitted mitigating circumstances under Italian criminal procedure law. The Court ruled that such arguments violate specific procedural limits on appealing sentencing agreements, as the lower court correctly applied the law and the appeals were not based on manifest errors immediately evident from the indictment or agreement terms.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; In appeals against sentencing agreements, censure of the agreement's terms or omitted mitigating circumstances is inadmissible unless the error is a manifest one immediately evident from the indictment and agreement.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal inadmissible censure omitted mitigating circumstances manifest error standard criminal procedure law partially allowed appeal procedural de plano reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, c.p.p.
Invero, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Art. 114, c.p.
e l'omessa applicazione a favore dell'imputato della circostanza attenuante dell'art. 114 cod.
Art. 129, c.p.p.
309 del 1990, la mancata assoluzione ex art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990, la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.
art. 114 cod. pen
e l'omessa applicazione a favore dell'imputato della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Invero, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar
pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUBIS MOUNIR nato il 10/09/1986 avverso la sentenza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA Gi ate -,33~ititt a-Re parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Koubis Mounir; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. e l'omessa applicazione a favore dell'imputato della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Invero, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

Inoltre, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine (relazione dell'operante, verbale di arresto) non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e che la complessiva detenzione di stupefacente oggetto dell'imputazione per la quale è intervenuto il patteggiamento ha ad oggetto anche una quantità non modesta di droga (103 gra.mmi di cocaina). Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia Amar, Rv. 279117 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10