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Ordinanza — n. 41632/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure because the appellant waived all appeal grounds except for sentencing reduction. The appellant had previously agreed to a settlement on liability and guilt, limiting the second-instance judge's cognizance to the agreed terms. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds regarding liability and guilt in exchange for a settlement on sentencing, the waiver extends to the entire proceedings, rendering subsequent appeals on those matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement on sentencing inadmissible appeal simplified procedure preclusive effect criminal liability waiver court costs and fine imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALEMME STRATO nato a NAPOLI il 04/07/1981 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI€klt-e-ek"949e-a&2-1E,ertil udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Salemme Strato; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci