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Ordinanza — n. 41628/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Khayali Zakaria inadmissible because it was submitted personally by the accused rather than by a qualified defender. Under the 2017 procedural reform, criminal appeals must be signed by lawyers registered with the Court's special roll to avoid rejection. The court ruled that the personal nature of the appeal renders any lawyer's authentication of the signature irrelevant, leading to a de plano dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 39 disp. att. c.p.p.: Criminal appeals against any judicial act must be signed by a defender registered with the Court's special roll; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible regardless of any lawyer's authentication of the signature.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission by accused qualified defender requirement special roll registration de plano dismissal procedure motivi di cassazione ricorso per cassazione difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAYALI ZAKARIA nato il 30/04/1989 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI.thate-a343.4so-alle_padi; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Khayali Zakaria; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Khayali Zakaria. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 onsig