Italian court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed objections regarding plea agreement sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Barenzano Andrea inadmissible de plano because it raised objections not permitted under Italian criminal procedure. The appellant challenged the sentencing phase of a plea agreement, arguing the court failed to acquit him of the offense under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The court ruled that the lower court's decision was correct, noting the plea agreement exempted the prosecution from the burden of proof and that the sentencing judgment sufficiently described the facts and justified the penalty without needing further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: In plea agreement sentencing proceedings, appeals based on generic objections to the sentencing description or failure to acquit are inadmissible de plano if the lower court's judgment adequately describes the facts and justifies the penalty without violating constitutional requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARENZANO ANDREA nato a ROMA il 15/09/1973 avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdat-~+Ro-etieltrertit- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Barenzano Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha, comunque, evidenziato che dalle risultanze investigative compendiate nell'informativa di reato e relativi allegati (verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, consulenza tecnica tossicologica) versati in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 onsig