Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, De Martino Mario Felice, personally signed the petition rather than entrusting it to a qualified defense attorney. Under the 2017 procedural reform, personal appeals to the Cassation Court are strictly prohibited and must be signed by lawyers registered in the special register. Consequently, the court ruled that the lack of proper representation severed the necessary link with the appellate judge, leading to a de plano dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 39 disp. att. c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals to the Court of Cassation cannot be personally submitted by the party and must be signed by a qualified defense attorney, rendering personal signatures void and the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO MARIO FELICE nato a BOSCOREALE il 22/02/1951 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat-4-ew9450-age--PeFtit. udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di De Martino Mario Felice; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato De Martino Mario Felice. Invero, dopo la riforma apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024 nsiglie e,snsore Il Pre