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Ordinanza — n. 41625/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for citing impermissible grounds regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Laghi Andrea inadmissible de plano due to impermissible grounds. The appellant challenged the sentencing phase of a plea agreement, arguing the prosecution was not acquitted of certain offenses under the 1990 tax code. The court ruled that the lower court correctly applied procedural rules requiring only a brief factual description and legal qualification in plea agreements, finding no grounds for acquittal in the police report.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea agreement sentencing proceedings, appeals based on generic censure of the sentencing description are inadmissible if the lower court properly verified the absence of statutory acquittal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement sentencing procedural censure tax offenses de plano dismissal remissione della pena concordato stragiudiziale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHI ANDREA nato a RAVENNA il 27/09/1964 avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA4at-e-~e-aPPe-faa-Ft+;— udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Laghi Andrea; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dalla informativa conclusiva dei Carabinieri versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 Il C sigli