Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41624/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged error in legal qualification was not manifest. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified his violent kick as resistance rather than a specific crime, claiming a lack of intent. The court rejected this, noting that the facts clearly fit the definition of resistance and the appellant's arguments were too vague to constitute a manifest error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals regarding sentencing upon request, legal qualification errors are only admissible if manifest, requiring immediate and indisputable clarity that the conviction is eccentric to the charges.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error of law legal qualification appellate review resistance crime inadmissible appeal inidoneità medica abbandono per lesioni personali ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed
Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDAOUI ABDELAZIZ nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 10/04/2024 del TRIBUNALE di MILANO4at-e-awissn-al4e-pe4ii udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mahdaoui Abdelaziz; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la erronea qualificazione dei fatti contestati, anche per difetto di dolo, dalla quale sarebbe dovuta conseguire l'assoluzione dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivo propone censure non consentite.

Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed , Rv. 283023 - 01).

Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che dall'imputazione risulta che il ricorrente "per sfuggire al controllo da parte delle forze di Polizia colpiva con un violento calcio al ginocchio" l'operante; condotta, questa, chiaramente rientrante nella fattispecie di resistenza, il cui elemento psicologico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (da ultimo, Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Moretti, Rv. 280166 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 e Il nsigliere est DEPOS!TATA