Italian Court dismisses appeal regarding sentencing in plea agreement case due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kumrija Rexhep inadmissible de plano for proposing impermissible criticisms. The lower court had already confirmed that no grounds for acquittal existed and that the sentence imposed within the plea agreement was legally correct and proportionate. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea agreement proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, requiring the judgment to briefly describe the facts, affirm the legal qualification, and state the proportionality of the agreed sentence; appeals challenging such judgments on grounds of insufficient motivation or lack of acquittal are inadmissible if the lower court verified these elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUMRIJA REXHEP nato il 29/10/2002 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdat-e-~e-a4e-C; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kumrija Rexhep; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso