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Ordinanza — n. 41619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted in plea bargain proceedings. The lower court had already verified that no exculpatory facts existed and that the imposed sentence was legally correct and proportionate. Consequently, the Court upheld the original judgment, rejecting the claims regarding the lack of acquittal and the reasoning of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, requiring the judgment to briefly describe the facts, affirm the legal qualification, and confirm the proportionality of the agreed penalty.

Parole chiave

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plea bargain proceedings inadmissible appeal proportionality of penalty burden of proof exemption procedural grounds condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 129 cod. proc. pen.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod.
Art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 129 cod. proc. pen
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMXHIU MARTIN nato il 10/08/1992 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOtlerto avviss-alle_pwt-4 udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kamxhiu Martin; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso — con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 nsiglier