Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible objections in plea agreement sentencing proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were legally impermissible. The appellant challenged the first-instance judgment's refusal to acquit and its sentencing reasoning within a plea agreement procedure. The court held that the lower court correctly verified the absence of acquittal grounds and the appropriateness of the sentence, rendering the objections invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea agreement sentencing proceedings, appeals based on generic lack of acquittal or insufficient motivation are inadmissible if the first instance correctly verified the absence of exculpatory grounds and the congruity of the imposed penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILI ERVIN nato il 28/10/1981 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO4at-e-i~3e-24e-Perrtil- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cili Ervin; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata assoluzione dell'imputato e il vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha dato atto che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990) ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende