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Ordinanza — n. 41616/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing reasoning in plea bargain case citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Diop Babacar inadmissible de plano for proposing impermissible criticisms regarding the sentencing reasoning. The lower court had already determined that the plea agreement exempted the prosecution from the burden of proof and required only a brief description of facts and legal qualification, which the contested judgment satisfied. Consequently, the court found the original sentence correct and congruent, rejecting the appellant's arguments and ordering him to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, requiring the judgment to contain only a succinct description of facts and a statement of legal qualification and sentence congruity, rendering detailed reasoning on sentencing unnecessary and making appeals challenging such reasoning inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing procedural inadmissibility burden of proof exemption sentencing reasoning Italian criminal procedure dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Art. 133 c.p.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale ("in ossequio ai criteri dettati dall'art. 133 c.p.
Art. 27 Cost.
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 133 c.p
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale ("in ossequio ai criteri dettati dall'art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Pkoumya, Rv. 234824
34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BABACAR (CUI 05QR6AH) nato il 05/05/1997 avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOelate-a3A442-alle_part.i.; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Diop Babacar; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale ("in ossequio ai criteri dettati dall'art. 133 c.p. e della finalità rieducativa della sanzione penale sancita costituzionalmente, in quanto congrua rispetto alla gravità concreta del fatto unitariamente valutato come ritraibile dalle modalità esecutive e dal profilo soggettivo dell'azione delittuosa"), risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024 Il igl