Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds regarding plea agreement sentencing requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kasa Afrim inadmissible de plano for proposing impermissible grounds of criticism. The lower court had already verified that the plea agreement exonerated the prosecution from the burden of proof and that the final sentence was legally qualified and proportionate. Consequently, the court rejected the claims regarding the lack of acquittal and excessive punishment, ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 27 Cost.: In plea agreement proceedings, the agreement exonerates the prosecution from the burden of proof, requiring the judgment to briefly describe the facts, affirm the legal qualification, and ensure the sentence's proportionality; appeals challenging these elements on improper grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASA AFRIM nato il 22/12/1990 avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO El-ate-a~a-alle_pacti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kasa Afrim; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'eccessività della pena irrogata - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2024