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Ordinanza — n. 41613/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction due to waiver of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41613/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for appeal except for sentence reduction, which was already settled. The defendant had previously renounced appeal arguments regarding guilt and responsibility, limiting the second-instance court's cognizance to the agreed-upon sentence. Consequently, the Court held that this waiver precludes any further challenge in the appeal review phase.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives appeal grounds regarding guilt and responsibility, the second-instance judgment becomes final and precludes further challenges in the appeal review phase.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds drug possession conviction preclusive effect of waiver appeal review inadmissibility sentence reduction waiver imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANGONI KEVIN MARCO nato a ROMA il 02/11/1995 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAclate-avlAso-ake-parti-;- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stangoni Kevin Marco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l'imputato dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/10/2024 , Ilsigliere e enso e -1 erniIlliaPres ente