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Ordinanza — n. 41612/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of legal grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Carrieri Mario and De Giorgio Antonio inadmissible de plano. The appellants argued for acquittal and criticized the sentencing calculation, but the court found these grounds legally impermissible. The decision upheld the lower court's handling of the plea agreement, noting the judgment adequately described facts and confirmed the sentence's appropriateness.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p. The court must reject appeals based on non-existent legal grounds or generic criticisms of plea bargain sentencing when the lower court has properly verified the agreement's validity and the sentence's congruity.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Sentencing Inadmissible Appeals De Plano Rejection Sentencing Congruity difetto di motivazione motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha dato atto dell'assenza di elementi idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 cod.
Art. 133 c.p.
(descrivendo il contenuto degli elementi di indagine a carico degli imputati) e, dall'altro lato, ha evidenziato che le pene concordate dalle parti erano congrue "considerati gli elementi di cui all'art. 133 cod.
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 129 cod. proc. pen
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha dato atto dell'assenza di elementi idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
(descrivendo il contenuto degli elementi di indagine a carico degli imputati) e, dall'altro lato, ha evidenziato che le pene concordate dalle parti erano congrue "considerati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARRIERI MARIO nato a TARANTO il 10/01/1971 DE GIORGIO ANTONIO nato a TARANTO il 15/05/1992 avverso la sentenza del 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Carrieri Mario e De Giorgio Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i ricorsi - con i quali Carrieri eccepisce la mancata valutazione della sussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell'imputato e De Giorgio la omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena applicata e - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, da un lato, ha dato atto dell'assenza di elementi idonei a fondare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (descrivendo il contenuto degli elementi di indagine a carico degli imputati) e, dall'altro lato, ha evidenziato che le pene concordate dalle parti erano congrue "considerati gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (natura, specie e mezzi dell'azione e personalità di entrambi gli imputati)", risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/10/2