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Ordinanza — n. 41611/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible censure of sentencing agreement compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised constituted impermissible censure of the sentencing agreement. The appellant challenged the failure to acquit regarding a specific drug offense, while the lower court noted that the agreement exempted the prosecution from the burden of proof. The appellate court affirmed the lower judgment's sufficiency of reasoning and lack of exculpatory causes, rejecting the appeal's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In proceedings for sentencing upon agreement, the court must verify the absence of exculpatory causes; appeals challenging the sufficiency of this verification or the agreement's compliance are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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sentencing agreement inadmissible appeal drug trafficking offense burden of proof procedural censure dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 27 Cost.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 129 cod. proc. pen
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAGO COSIMO nato a TARANTO il 24/05/2004 avverso la sentenza dei 31/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato 3nAti&A alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Fago Cosimo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm