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Ordinanza — n. 41610/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41610/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to non-allowed legal grounds. The appellant argued the plea agreement lacked necessary elements for acquittal under Article 337 of the Penal Code, while the lower court found no exculpatory causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court upheld the decision, noting the plea agreement relieved the prosecution of the burden of proof and the lower court's brief description of facts and legal qualification was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, requiring only a concise factual description and legal qualification in the judgment; appeals based on generic defects in these elements are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal burden of proof shift resistance to public official procedural de plano ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 337 c.p.
Art. 129 c.p.p.
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che sulla base della comunicazione della notizia di reato versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 27 Cost.
art. 337 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
art. 129 cod. proc. pen
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che sulla base della comunicazione della notizia di reato versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELOUFI ABDELMAJID (CUI 0624SSN) nato il 25/10/2000 avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avvigo alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Deloufi Abdelmajid; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal fatto di reato, contestato come resistenza a pubblico ufficiale, per difetto dei presupposti, soggettivi e oggettivi, del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 dei 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che, in ogni caso, ha evidenziato che sulla base della comunicazione della notizia di reato versata in atti non emergeva alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle