Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41607/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianfranco Turco inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the elements of a crime but failed to provide the necessary specificity demanded by the procedural code. Consequently, the court rejected the arguments as generic and unrelated to the specific reasoning of the lower judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds detailing the contested elements of the crime is inadmissible as it fails to correlate with the complexity of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic arguments procedural requirements motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIANFRANCO nato a DESIO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 79-19915/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianfranco Turco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.