Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing aggravating and mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Del Carmelo inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing, including the application of an aggravating circumstance and the calculation of the penalty, but failed to provide the necessary detailed arguments linking his claims to the specific reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for admissibility and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by law, as generic complaints or arguments that do not correlate with the specific reasoning of the contested decision fail to establish a valid ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL CARMELO NICOLA nato a BARI il 18/10/1997 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 77-19895/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Del Carmelo; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la dosimetria della pena in relazione all'art. 56 cod. pen., il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, quanto alla graduazione della pena ed al giudizio di bilanciamento, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, inoltre, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02; Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014; Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo Nardo, Rv. 256990; Sez. 2, n. 1274 del 20/10/1986, dep. 1987, Pellegrini, Rv. 174978), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 28 - 31); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.77-19895/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.