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Ordinanza — n. 41605/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on excessive sentence as generic mitigating circumstances lack specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Valentino Scalzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scalzo argued that the sentence was excessive and that generic mitigating circumstances should have been recognized, but the court rejected these claims for lacking concrete specificity. The court ruled that such arguments are not permitted in appeals regarding punitive treatment and that the lower court adequately justified its sentencing without needing to address every favorable or unfavorable element.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals contesting the excessiveness of a sentence or the non-recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible if they lack concrete specificity, as they pertain to the punitive treatment rather than the substantive conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sentence generic mitigating circumstances concrete specificity punitive treatment Corte di Cassazione sentencing discretion violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO VALENTINO nato a ALTAMURA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 76-19875/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valentino Scalzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva bili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.