Cassation appeal dismissed as sentencing discretion lacks specific grounds and falls within trial court authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sentencing discretion exercised by the lower court was not arbitrary or illogical. The appellant argued for specific grounds regarding the punitive treatment, but the court held that general expressions like 'congruous penalty' suffice when the sentence is below the statutory average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Sentencing discretion exercised by the trial court based on general expressions of congruity is not subject to cassation review absent manifest arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE DAVIDE nato a TERLIZZI il 11/11/1991 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 73-19844/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Barile; ritenuto che i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti previsti per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.