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Ordinanza — n. 41601/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to request evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Saverio Marasciulo inadmissible due to a lack of specificity and procedural defects. The appellant argued for missing investigations and legal mischaracterization, but the court found these grounds too generic and unrelated to the specific evidence admitted in the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2 cod. proc. pen.: Appeals must meet strict specificity requirements and cannot challenge the merits or suggest alternative fact-finding without identifying precise procedural errors or requesting specific evidence admissibility.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural defects evidence admissibility substantive review accertamento insufficiente dei fatti difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018
Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv.
Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012
274031; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCIULO SAVERIO nato a MONOPOLI il 19/10/1964 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 72-19840/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Saverio Marasciulo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali contesta la mancanza di indagini da parte della P.G. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente articolato in relazione all'eventuale carenza di indagini nel corso delle indagini preliminari (cfr.

Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, L., Rv. 274031; Sez. 2, n. 10061 del 20/11/2012, dep. 2013, Porcelli, Rv. 254872); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.