Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding search report and sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Nardelli inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The first two grounds were rejected for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as they merely repeated arguments from the lower court without addressing the specific decision's reasoning. The third ground regarding sentencing and recidivism was deemed manifestly unfounded because the lower court had sufficiently considered the relevant negative elements without needing to weigh every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The appeal must contain specific grounds linking the contested decision's reasoning to the alleged errors, and sentencing evaluations based on recidivism require a concrete assessment of the defendant's persistent criminal inclination rather than relying solely on the gravity of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLI MASSIMO nato a TARANTO il 26/11/1975 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 71-19807/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Nardelli; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura l'inutilizzabilità del verbale di perquisizione e la carenza di prova degli elementi costitutivi del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la mancanza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, sono state ampiamente vagliate e disattese, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 - 7); considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva contestata, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, inoltre, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 ii 71-19807/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.