Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and infounded claims regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for robbery and threats to a public official, but the court found the first ground lacked the required specificity under criminal procedure law. The second ground was deemed infounded because the lower court's factual reconstruction of the crime cannot be re-evaluated in a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 336 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity or if the alleged misinterpretation of evidence is not decisive enough to undermine the entire reasoning of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY JANNEH nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 70-19789/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di lanneh Ceesay; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per la rapina in concorso, con particolare riguardo alla prova degli elementi oggettivi del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la mancanza degli elementi costitutivi del reato di minaccia ad un pubblico ufficiale, è manifestamente infondato in quanto la violazione dell'art. 336 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità; che, infatti, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;70-19789/2024 che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); osservato che l'ultima censura, con la quale si deducono vizi motivazionali in relazione in relazione al motivo di appello sulla qualificazione giuridica, è generica; che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; riternuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024