Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41598/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifest unfoundedness regarding theft and handling charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Testini and Marangi inadmissible due to a lack of extrinsic specificity and manifest unfoundedness. The applicants argued violations of articles 648 and 712 of the Penal Code, claiming lack of material and psychological elements for the crime of handling and requesting reclassification to negligent purchase. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Lecce, which correctly found the defendants' awareness of the illegal origin of the stolen phones.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they lack extrinsic specificity or are manifestly unfounded, particularly when they merely repeat arguments already scrutinized and dismissed by the appellate court without providing new critical arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity manifest unfoundedness cassation appeal handling of stolen goods repetition of arguments procedural inadmissibility criminal liability reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
69-19773/2024 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648 cod. pen.
Propongonmo ricorso per cassazione gli imputati Francesco Felice Testini e Giorgio Marangi, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
pen., censurando la decisione di merito in tema di responsabilità per i fatti ascritti, difettando sia l'elemento materiale del reato di ricettazione, che quello psicologico circa la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate; violazione di legge in relazione all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Propongonmo ricorso per cassazione gli imputati Francesco Felice Testini e Giorgio Marangi, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
art. 712 cod. pen
pen., censurando la decisione di merito in tema di responsabilità per i fatti ascritti, difettando sia l'elemento materiale del reato di ricettazione, che quello psicologico circa la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate; violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
69-19773/2024 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTINI FRANCESCO FELICE nato a BRINDISI il 11/02/1985 MARANGI GIORGIO nato a LOCOROTONDO il 11/03/1977 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 69-19773/2024 IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello dijiliWil con sentenza del 25 ottobre 2023, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 18 dicembre 2017, anche nei confronti degli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena calcolata erroneamente in primo grado, confermando la condanna in relazione ai reati di ricettazione di telefoni cellulari ascritti agli imputati oggi ricorrenti.

Propongonmo ricorso per cassazione gli imputati Francesco Felice Testini e Giorgio Marangi, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., censurando la decisione di merito in tema di responsabilità per i fatti ascritti, difettando sia l'elemento materiale del reato di ricettazione, che quello psicologico circa la consapevolezza della provenienza da delitto delle cose acquistate; violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen. per la mancata derubricazione del reato contestato in quello di incauto acquisto, difettando ancora il dolo di ricettazione; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo (oggi quarto), cod. pen., non avendo la Corte ritenuto lieve il fatto contestato.

I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità estrinseca e manifesta infondatezza delle censure formulate, reiterative dei rilievi compiutamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710).

In particolare, quanto al primo motivo, i giudici di appello hanno dato conto dell'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, evidenziando la mancata e non credibile giustificazione del possesso degli apparecchi cellulari da parte degli imputati, che recano precisi segni di identificazione e registrazione, oltre alla certa provenienza da delitto degli stessi apparecchi, ritenendo correttamente ininfluente lo iato tra la data dei furti e quella della denunzia. Quanto al secondo ed al terzo motivo, la Corte territoriale ha efficacemente confutato i rilievi difensivi spesi in tema di dolo e relativi anche alla richiesta di riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, sottolineando che il numero, la natura degli oggetti e l'assenza di indicazioni credibili da parte dei ricorrenti circa l'origine della res e le modalità di acquisto denotano piena consapevolezza della loro certa provenienza illecita.

Il valore intrinseco dei beni oggetto di ricettazione esclude, per i giudici di merito ogni possibilità c)/ di riconoscimento della particolare tenuità del fatto contestato; tale motivazione, fondata su dati di fatto non controversi non appare affatto illogica. 69-19773/2024 All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.