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Ordinanza — n. 41597/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing mitigation and aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gabriele Petrelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific reasons regarding the denial of general mitigation and the application of a special aggravating circumstance to attempted crimes. The court rejected these claims as lacking concrete specificity and infounded, noting that judges need not consider every element but only those decisive for their conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 71 d.lgs. 159/2011: An appeal alleging motivational defects is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and are manifestly unfounded, as the court's reasoning need only reference decisive negative elements or the absence of positive ones.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded sentencing mitigation special aggravating circumstance attempted crime court costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
271269); che, inoltre, come chiarito dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, Galati
Sez. 2, n. 22039 del 11/12/2018, D'Arrigo
Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018, Di Maro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLI GABRIELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/03/1990 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 67-19741/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gabriele Petrelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed all'applicazione dell'aggravante speciale anche al delitto tentato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che, inoltre, come chiarito dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già prevista dall'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo (cfr. Sez. 2, n. 1009 del 26/11/2021, dep. 2022, Galati, Rv. 282583; Sez. 2, n. 22039 del 11/12/2018, dep. 2019, D'Arrigo, Rv. 275823; si veda anche Sez.

U, n. 40985 del 19/04/2018, Di Maro, Rv. 273752 - 01 e in motivazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.