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Ordinanza — n. 41596/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of specific evidence regarding subjective intent in fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Fernando Marsella's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity regarding the subjective element of fraud. The defense argued for a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction, but the court found these claims extraneous to the current review. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the evidence, ruling that the appeal failed to identify decisive misinterpretations of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments on the merits are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction without identifying specific, decisive misinterpretations of the trial record that render the original reasoning illogical.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal subjective element of fraud re-evaluation of evidence factual reconstruction double conformity rule procedural specificity Cassa delle ammende probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara
268713; Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSELLA FERNANDO nato a SCORRANO il 11/06/1948 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 66-19740/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fernando Marsella; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, di conseguenza, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, tuttavia, dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e/o si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in questa sede; che, nella specie, i giudici del merito, anche attraverso il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara, Rv. 241445), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.