Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and discretionary sentencing review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Avellano's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding Articles 133 and 62-bis of the Penal Code, but the court noted that sentencing discretion and non-pecuniary damages fall outside the scope of appellate review if supported by sufficient and non-illogical reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133, 62-bis c.p.: Appeals regarding punitive treatment and sentencing are inadmissible if they lack specificity and concern matters of judicial discretion supported by sufficient and non-illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLANO ALFREDO nato a SAN SEVERO il 23/04/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 65-19721/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfredo Avellano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., oltre ad essere è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, le statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, nonché quelle inerenti alla liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggono al sindacato di legittimità laddove siano sorrette da sufficiente e non illogica argomentazione (cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495 - 02; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.