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Ordinanza — n. 41593/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and attempting to re-evaluate evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a re-evaluation of probative sources and an alternative fact reconstruction, which the court deemed extraneous to this review stage. The court ruled that it cannot substitute its own assessment of evidence or test the logical consistency of the lower court's reasoning, limiting its role to verifying structural coherence.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate evidence or test the logical consistency of a judgment, but must only verify the structural coherence of the reasoning used by the lower courts.

Parole chiave

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specificity requirements re-evaluation of evidence structural coherence inadmissible appeal Criminal Procedure Code motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO ALFONSO nato a BARI il 16/01/1984 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 63-19706/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alfonso Partipilo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.