Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new grounds and mere repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first two grounds regarding the inadmissibility of confessional statements were not previously raised in the appeal judgment. Subsequent arguments were deemed mere repetitions of the appellate court's reasoning without addressing new balancing of circumstances, failing to meet the requirement for a specific interest in appeal under Article 568, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appellate judgment without presenting new arguments or a specific interest in appeal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDA LUIGI nato a NOLA il 03/03/1990 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 59-19678/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Monda; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia inutilizzabilità nel giudizio a prova contratta (non condizionato) delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nella immediatezza del fatto, non sono stati previamente dedotti al giudice della impugnazione con i motivi di gravame spesi nel merito, nelle forme della tranciante inutilizzabilità che oggi caratterizza i motivi.
E' dunque inammissibile il motivo che censura l'accertamento della responsabilità per il concorso ordinario nella rapina contestata al capo B della imputazione; che i successivi motivi di ricorso (dal terzo al sesto) costituiscono mera reiterazione acritica dei motivi di appello spesi nel merito e neppure tengono conto dell'intervenuto bilanciamento tra circostanze di segno diverso, il che influisce sulla non esplicitata ragione di interesse che deve sostenere l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si impugna la sentenza di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, non è ammissibile in quanto i motivi di apprezzamento di merito proposti non sono consentiti in sede di legittimità e sono anche manifestamente infondati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.