Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and arbitrary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Rusciano's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged both the existence of criminal elements and the excessive sentence, but the court found her arguments too generic and lacking a logical correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Rusciano was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack the required specificity, being merely generic or failing to demonstrate a logical connection to the contested decision, and if the sentencing discretion exercised by the trial judge is not arbitrary or manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSCIANO ANNA nato a ERCOLANO il 03/11/1961 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 58-19633/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anna Rusciano; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, quanto alla pena, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della sanzione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 sulla responsabilità, pag. 6 sulla pena); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.