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Ordinanza — n. 41590/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Valentina Giuliano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The first two grounds were rejected for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, while the third ground regarding sentencing comparison was deemed inadmissible as it concerns the discretionary judgment of the trial court. Consequently, the court upheld the lower court's decision on criminal liability and sentencing without reviewing the merits of the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 69 c.p.p.: Appeals must be specific and concrete; general complaints or challenges to discretionary sentencing balances are inadmissible unless they demonstrate arbitrariness or manifest illogicity.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal discretionary sentencing criminal procedure Article 581 c.p.p. deposito tardivo ritardo ingiustificato dell'azione penale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 633 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
Art. 69 cod. pen.
2 - 4); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
Art. 133 cod. pen.
245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 633 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 69 cod. pen
2 - 4); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
art. 133 cod. pen
245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv.
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo
284792; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv.
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola
276096; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO VALENTINA nato a NAPOLI il 10/03/1994 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 57-19617/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valentina Giuliano; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per l'apparenza dei motivi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (Si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;57-19617/2024

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.