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Ordinanza — n. 41589/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding deceptive conduct and authorship under Art. 640 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Sasso inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's decision contained motivational defects concerning deceptive conduct and his status as the crime's author, but the court found these arguments too generic and unrelated to the specific reasoning of the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 581 c.p.p.: Appeals must meet specificity requirements; generic allegations of motivational defects or alternative fact reconstructions without identifying specific judicial errors are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal deceptive conduct authorship of crime Art. 581 c.p.p. abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 581 c.p.p.
pen., con particolare riguardo alla sussistenza della condotta decettíva ed all'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 640 cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo alla sussistenza della condotta decettíva ed all'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massímata; Sez.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massímata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv.
Sez. 2, n. 10206 del 14/05/1982, De Tuglie
278231; Sez. 2, n. 10206 del 14/05/1982, De Tuglie, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSO FABIO nato a AVELLINO il 24/05/1980 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 56-19604/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Fabio Sasso; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 640 cod. pen., con particolare riguardo alla sussistenza della condotta decettíva ed all'individuazione dell'imputato quale autore del reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di prova della penale responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massímata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 2, n. 10206 del 14/05/1982, De Tuglie, Rv. 155882), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.