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Ordinanza — n. 41588/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats lower court arguments on witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41588/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for a violation of law regarding the evidence supporting the victim's criminal responsibility, but the court found these claims to be generic and unrefined. Consequently, the court ruled that the assessment of the victim's credibility belongs exclusively to the trial judge and is unchallengeable at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must be specific and new; generic repetitions of lower court reasoning regarding witness credibility are inadmissible as the assessment of subjective and objective credibility is reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds witness credibility assessment appellate review limits repetition of lower court arguments allegazioni di persecuzione contraddittorie reiterazione di reati penali testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILEV BOZHIDAR nato a ORYAHOV0( BULGARIA) il 24/03/1988 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 53-19587/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Bozhidar Vasilev; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la perfetta attendibilità soggettiva ed oggettiva del dichiarato dalla persona offesa; considerato che la valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa, ove come nella fattispecie correttamente argomentata, al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, anche in tema di dosimetria della pena, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatto dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.