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Ordinanza — n. 41586/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding prescription and motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Grimaldi inadmissible due to a lack of specific and self-sufficient grounds. The appellant argued for the prescription of the crime and challenged the court's motivation, but failed to provide detailed procedural sequences or specific factual errors. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits and ordered the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 99, 157, 161 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific and self-sufficient grounds, particularly when alleging prescription without detailing the procedural sequence or challenging motivation without identifying specific factual distortions.

Parole chiave

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lack of specific grounds prescription of crime inadmissible appeal challenging motivation procedural requirements motivi di cassazione istanza di revisione penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
217266); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Art. 157, secondo comma, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
217266); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI PIETRO nato a CAIVANO il 11/11/1967 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 51-19570/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Grimaldi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, peraltro, la censura è anche manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non era affatto prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.; che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr.

Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; 51-19570/2024 che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.