Italian Court dismisses appeal on recidivism and prescription grounds due to lack of specificity and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Froldi Paganini inadmissible, rejecting arguments regarding recidivism and prescription. The court held that the value of the stolen item is only subsidiarily relevant for leniency and that using a blocked check does not automatically constitute the aggravated offense. Furthermore, the prescription argument was dismissed because the appellant failed to provide specific procedural details required by law to prove the statute of limitations had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; In criminal appeals, generic allegations regarding the expiration of the statute of limitations are inadmissible without a specific demonstration of the procedural sequence establishing the maturity of the term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FROLDI PAGANINI PAOLO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 21/02/1978 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 50-19564/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Froldi Paganini; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); che, inoltre, l'utilizzo, quale mezzo di pagamento, di un assegno bloccato a seguito di pregressa denuncia di smarrimento non integra di per sé l'ipotesi attenuata del reato, in considerazione della non negoziabilità del titolo per effetto del "blocco"; che, infatti, qualora la ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo, si deve avere riguardo all'importo scritto che, in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare, ne segna il valore come strumento di pagamento; e che, invece, nell'ipotesi in cui oggetto del reato siano moduli di assegni in bianco, si deve escludere l'ipotesi lieve a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno grave derivante dalla loro circolazione (cfr.
Sez. U, n. 13330 del 1989, Rv. 182220; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992, dep. 1993, Tonicello, Rv. 192644); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale al fine di dimostrare l'intervenuta maturazione del termine di legge; che, infatti, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495);50-19564/2024 che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.