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Ordinanza — n. 41583/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges the trial court's evidentiary assessment rather than specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Anastasio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the crime under Article 628 of the Penal Code, seeking a re-evaluation of probative sources. The court rejected this, ruling that such challenges to the persuasiveness and weight of evidence fall outside the scope of cassation review, which is limited to manifest legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; The Court of Cassazione cannot review the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor in the trial court's evaluation of evidence; appeals challenging the credibility or probative value of individual elements are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidentiary assessment review probative value challenge Article 628 Penal Code cassation jurisdiction limits motivi di cassazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez.
Sez. 2, n. 25724 del 08/06/2011, Spuzic, Rv. 250890
279587; Sez. 2, n. 25724 del 08/06/2011, Spuzic, Rv. 250890), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1973 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 44-19514/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Anastasio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 2, n. 25724 del 08/06/2011, Spuzic, Rv. 250890), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.