Criminal appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay court costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant voluntarily withdrew their criminal appeal against the Court of Appeal of Naples, resulting in the immediate dismissal of the case. The court declared the appeal inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure without further procedural formalities. Consequently, the appellant was condemned to pay the court costs and a fixed fine of five hundred euros to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of a criminal appeal renders it inadmissible, triggering a declaration of inadmissibility and a condemnation to pay court costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE ANTONIO nato a TEANO il 09/01/1994 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 41-19476/2024 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso (oggi rinunciato) presentato nell'interesse di Antonio Pane; Con nota di pugno in data 3 ottobre 2024, il ricorrente per il tramite del procuratore speciale all'uopo nominato, manifestava la volontà di rinunciare alla impugnazione. La rinuncia, espressa e comunicata nelle forme di rito, determina l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che va dichiarata senza formalità di procedura. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod, proc. perì., la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre il pagamento a titolo di sanzione di una somma che si stima equo determinare in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.